Art. 3.
(Modalità).

      1. L'intervenuta comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, da parte dei soggetti beneficiari, ovvero di chi ne esercita la tutela o la potestà, deve essere inviata anche agli altri proprietari dell'edificio o all'amministratore del condominio, qualora costituito, nonché al catasto fabbricati dell'ufficio provinciale competente dell'Agenzia del territorio.
      2. Le opere di cui all'articolo 1 devono essere improrogabilmente iniziate entro due mesi dall'invio del preavviso di cui al comma 2 dell'articolo 1, pena la decadenza dal beneficio.
      3. Il completamento delle opere di cui all'articolo 1 deve essere comunicato dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 all'autorità a cui sono stati trasmessi i relativi progetti entro tre mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2

 

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dell'articolo 1, al fine della non applicazione della decadenza di cui al comma 2 del presente articolo e dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.